ROMA (ITALPRESS) â Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellâeconomia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle societĂ e degli enti (IRES).
Redditi dei terreni
Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attivitĂ agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attivitĂ non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette âcolture fuori suolò (es. attivitĂ idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerĂ alla formazione del reddito dâimpresa), e le attivitĂ dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dellâambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.
Redditi da lavoro dipendente
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, nelle more dellâintroduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilitĂ , si prevede lâerogazione, nel mese di gennaio 2025, di unâindennitĂ di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nellâanno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
â reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
â coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove lâaltro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
â imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, dâimporto superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Redditi da lavoro autonomo
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensivitĂ (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dallâesercizio di arti e professioni sarĂ costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo dâimposta in relazione allâattivitĂ artistica o professionale e lâammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nellâesercizio dellâattivitĂ . Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per lâesecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per lâuso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per lâesercizio di tali attivitĂ e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nellâesercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, societĂ ed enti, comunque riferibili allâattivitĂ artistica professionale.
Si prevede unâapposita disciplina relativa alla deducibilitĂ delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nellâesercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralitĂ fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a societĂ tra professionisti; apporti in associazioni senza personalitĂ giuridica costituite fra persone fisiche per lâesercizio in forma associata di arti e professioni o in societĂ semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o societĂ semplici in altre associazioni o societĂ costituite per lâesercizio in forma associata di arti e professioni o in societĂ tra professionisti.
In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:
â in materia di redditi da lavoro autonomo, lâapplicazione è prevista a partire dal periodo dâimposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
â in relazione alle spese sostenute per lâesecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilitĂ delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
â in materia dâimputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
Redditi diversi
Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dellâimposta sulle donazioni nonchè di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non piĂš di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dellâimposta sulle donazioni nonchè di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
â Disposizioni in materia di redditi dâimpresa
Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.
In materia di determinazione della base imponibile delle societĂ e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:
â delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalitĂ , che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nellâesercizio in cui sono incassati;
â della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
â delle differenze sui cambi.
Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare lâomogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.
Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nellâesercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilitĂ , per la societĂ conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per lâapplicazione di unâimposta sostitutiva (da versare in unâunica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi allâazienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente allâentrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.
Disposizioni ulteriori
Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle societĂ residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in societĂ e di liquidazione.
â Foto: Agenzia Fotogramma â
(ITALPRESS).