ROMA (ITALPRESS) â Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâeconomia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, quattro decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111). 1. Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (decreto legislativo â esame definitivo). Per garantire il massimo sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilitĂ sociale (ONLUS), alle associazioni che si occupano di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e agli enti del terzo settore, anche in considerazione delle osservazioni in merito formulate dalle competenti Commissioni parlamentari, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di modificare il testo approvato in esame preliminare nella parte relativa alle disposizioni di revisione della detrazione dallâimposta lorda, spettante per lâanno 2024, per le erogazioni liberali a favore di tali soggetti. Anche nel 2024, quindi, le donazioni effettuate verso questi soggetti non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro, che rimane invece ferma per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici. 2. Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dellâarticolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo â esame definitivo). In considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti, tra lâaltro, al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformitĂ ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto allâalbo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla âcertificazione tributariaâ, prevista dallâarticolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono allâadempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonchè lâesecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attivitĂ indicati annualmente con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze. 3. Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dellâarticolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo â esame definitivo)
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata. Sono state modificate, tra lâaltro, le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilitĂ di utilizzare anche la modalitĂ di notifica e di deposito cartaceo degli atti. Si include il rifiuto espresso dellâistanza di autotutela tra gli atti impugnabili. Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza. Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalitĂ della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilitĂ , improcedibilitĂ o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.
4. Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (decreto legislativo â esame definitivo). In considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, sono state apportate alcune modifiche al testo approvato in esame preliminare. Tra lâaltro, si valorizza la vocazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dellâordinamento dellâUnione Europea e della Convenzione europea dei diritti dellâuomo. Inoltre, per gli atti di accertamento adottati allâesito del contraddittorio con il contribuente, si si prevede lâobbligo di una motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte. Si rivede il regime temporale del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilitĂ di prorogare il termine ordinario di 60 giorni.
Si introduce nello Statuto del contribuente la disciplina in tema di nullitĂ , estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato. Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti dâimposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e lâerrore sul presupposto dellâimposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere allâautotutela dopo la definitivitĂ dellâatto. Si riqualificano come annullabili gli atti dellâAmministrazione finanziaria adottati in difformitĂ dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a unâistanza di interpello.
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